Manutenzione

La manutenzione ordinaria è obbligatoria per tutti gli impianti termici, di qualsiasi tipo e potenza

Essa consiste nelle operazioni di controllo, pulizia e messa a punto dell’impianto termico.
Gli installatori per i nuovi impianti e i manutentori per gli impianti esistenti devono definire e dichiarare al committente o all’utente, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
• quali sono le operazioni di manutenzione di cui necessita
l’impianto;
• con quale frequenza le operazioni vadano effettuate.

A tal fine, compilano e rilasciano al committente una apposita dichiarazione secondo il modello approvato dalla Regione Marche con DDPF 61/EFR del 04/06/2015.
La stessa dichiarazione deve essere anche inviata all’installatore/manutentore all’Amministrazione Locale competente per le ispezioni (Comuni con più di 40.000 abitanti e Province per il restante territorio) o all’organismo esterno da questa delegato (Amministrazione Locale competente per le ispezioni e organismo esterno sono anche chiamati “Soggetto esecutore”).
A fine lavoro, il manutentore ha l’obbligo di rilasciare all’utente un rapporto di controllo tecnico e di compilare il libretto di impianto nelle parti pertinenti.
Per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma, alimentati a gas, aventi una potenza termica utile nominale compresa tra 10 e 100 kW e che devono essere sottoposti ad una manutenzione ordinaria con frequenza inferiore o uguale a due anni, a metà del periodo indicato per la stessa tipologia di impianti nella tabella “Cadenza del controllo dell’efficienza energetica”, il manutentore deve compilare e inviare al Soggetto esecutore la “Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione” (DAM), secondo il modello approvato dalla Regione Marche con DDPF 61/EFR del 04/06/2015. La prima DAM dall’entrata in vigore della L. R. 19/2015 deve essere inviata entro i due anni successivi all’ultima autodichiarazione munita di bollino (Rapporto di controllo tecnico – allegato G) trasmessa al Soggetto Esecutore.
Attenzione: chi non effettua la manutenzione con la cadenza prevista per il proprio impianto, è passibile delle sanzioni amministrative previste dall’art. 15, comma 5 del D.Lgs. 192/2005.
La versione completa di queste informazioni ai cittadini da parte della Regione Marche le potete trovare sul sito della Regione: http://www.regione.marche.it/Energia/Impiantitermici.aspx

SI INFORMANO GLI UTENTI CHE

  1. La periodicità della manutenzione degli impianti ai fini della sicurezza è obbligatoria almeno una volta l’anno.
  2. È obbligatoria ad ogni manutenzione ordinaria la verifica dell’efficienza energetica: RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA.
  3. A partire dal 10 Febbraio 2014, in occasione degli interventi di manutenzione è obbligatorio utilizzare il NUOVO LIBRETTO D’IMPIANTO.
  4. Il manutentore dovrà inviare con cadenza biennale per le Stufe o Caldaie a Pellet da 10kW a 100kW i RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA agli enti competenti della Vostra Provincia.

Le operazioni di controllo, a cura del Responsabile dell’impianto, devono essere effettuate da imprese abilitate ai sensi del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.